Le Regie scuole ed i Regi istituti d'istruzione tecnica sono regolati dalle disposizioni della presente legge e da quelle del proprio statuto.
Testo vigente dal 17 luglio 1931
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Testo vigente dal 17 luglio 1931
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art4 · fonte del testo