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[1]Nello statuto di ciascuna Regia scuola o Regio istituto di istruzione tecnica e' stabilita la misura delle tasse che devono essere pagate per la inscrizione, la frequenza, gli esami e per il rilascio del relativo diploma e le condizioni per esonero totale o parziale da tale pagamento.

[2]Le tasse sono introitate dalla scuola od istituto e inscritte nel proprio bilancio. 2

[3]Sara' tuttavia devoluta all'Erario la somma di L. 100 sull'ammontare di ciascuna tassa di diploma pagata da chi abbia superato l'esame di abilitazione tecnica. Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; saranno stabilite le relative modalita'. 2

[4]Quando in una stessa citta' esistano scuole o istituti dello stesso tipo, Regi o pareggiati, la misura delle tasse deve essere uguale per tutti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 28 settembre 1934, n. 1737, convertito, senza modificazioni, dalla L. 1 aprile 1935, n. 687, ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Le tasse scolastiche di cui al primo comma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono introitate dalla Scuola od Istituto di istruzione tecnica ed iscritte nel proprio bilancio, fatta eccezione per la tassa di prima iscrizione (immatricolazione) che spetta all'Erario. La somma devoluta all'Erario sull'ammontare di ciascuna tassa di diploma di abilitazione tecnica, ai sensi del citato art. 66, e' elevata da L. 100 a L. 150".

Testo in vigore dal 16 settembre 1934 al 16 settembre 1936

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1934

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1931 al 16 settembre 1934.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 28 settembre 1934, n. 1737, convertito, senza modificazioni, dalla L. 1 aprile 1935, n. 687, ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Le tasse scolastiche di cui al primo comma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono introitate dalla Scuola od Istituto di istruzione tecnica ed iscritte nel proprio bilancio, fatta eccezione per la tassa di prima iscrizione (immatricolazione) che spetta all'Erario. La somma devoluta all'Erario sull'ammontare di ciascuna tassa di diploma di abilitazione tecnica, ai sensi del citato art. 66, e' elevata da L. 100 a L. 150".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art66 · fonte del testo