Riordinamento dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro"

Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1952 al 22 novembre 1964. Leggi il testo vigente →

Il Consiglio di cui all'art. 4 e' presieduto dal Ministro per l'industria e il commercio o dal Sottosegretario di Stato da lui designato ed e' composto di: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste; un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; un rappresentante del Ministero della marina mercantile; due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio; quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalita' giuridica, e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio; quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra un numero triplo di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro. Il Consiglio dura in carica tre anni, i suoi membri possono essere confermati.

Testo in vigore dal 10 aprile 1952 al 22 novembre 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-03-27;199~art6 · fonte del testo