Riordinamento dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro"

Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 novembre 1964 al 5 giugno 1986. Leggi il testo vigente →

((Il Consiglio di cui all'articolo 4 e' presieduto dal Ministro per l'industria e per il commercio o dal Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero da lui designato ed e' composto di: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri un rappresentante del Ministero degli esteri; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; un rappresentante del Ministero della marina mercantile; due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio; quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalita' giuridica e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio; quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra un numero triplo di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro. Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere Confermati)).

Testo in vigore dal 22 novembre 1964 al 5 giugno 1986

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1952 al 22 novembre 1964. 2 parole tolte, 13 parole aggiunte.

Il Consiglio di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 4 e' presieduto dal Ministro per l'industria e aggiunto: per il commercio o dal Sottosegretario di Stato aggiunto: dello stesso Ministero da lui designato ed e' composto di: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiunto: un rappresentante del Ministero degli esteri; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e aggiunto: delle foreste; un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; un rappresentante del Ministero … dell'industria e del commercio; quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commerciantitolto: , delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalita' giuridicatolto: , e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio; quattro cavalieri … dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro. Il Consiglio dura in carica tre annitolto: ,aggiunto: ; i suoi membri possono essere tolto: confermati aggiunto: Confermati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-03-27;199~art6 · fonte del testo