La pensione di invalidita' spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacita' all'esercizio della sua professione e purche' ricorra una delle seguenti condizioni:

  • a)dieci anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa;
  • b)cinque anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, con non meno di due anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensionamento. La pensione di invalidita' non e' cumulabile con la pensione di vecchiaia.

Testo vigente dal 27 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37~art14 · fonte su Normattiva