Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali
Art. 13 — Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e versato per almeno venti anni il contributo personale per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti alla Cassa.
Testo vigente dal 27 febbraio 1967
