Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 111 — Competenza della Corte dei conti: sezioni speciali

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I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi dalle competenti sezioni speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di sezione, un presidente di sezione aggiunto ed un congruo numero di consiglieri, primi referendari e referendari assegnati con ordinanza del presidente della Corte dei conti. Le predette sezioni decidono con numero di cinque votanti, dei quali non piu' di due primi referendari o referendari. I ricorsi sono assegnati a ciascuna sezione dal presidente della Corte o da un presidente di sezione da lui delegato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 27 agosto 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art111 · fonte su Normattiva