Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 111 — Competenza della Corte dei conti: sezioni speciali

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I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi dalle competenti sezioni speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di sezione, un presidente di sezione aggiunto ed un congruo numero di consiglieri, primi referendari e referendari assegnati con ordinanza del presidente della Corte dei conti. Le predette sezioni decidono con numero di cinque votanti, dei quali non piu' di due primi referendari o referendari. I ricorsi sono assegnati a ciascuna sezione dal presidente della Corte o da un presidente di sezione da lui delegato. ((Il procuratore generale, pervenuto il fascicolo amministrativo ed iniziata la relativa istruttoria, ne da' comunicazione al ricorrente, il quale ha la facolta' di esaminare gli atti del giudizio, di depositare documenti, memorie difensive e consulenze, nonche' di farsi assistere, a proprie spese, nelle visite mediche da un sanitario di sua fiducia. Terminata l'istruttoria, il procuratore generale chiede la fissazione dell'udienza, nella quale concludera' oralmente solo nel caso di conclusione favorevole)).9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 28 maggio 1975, n. 131 (in G.U. 04/06/1975, n. 145) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585 (Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui limita ai ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza. ".

Testo in vigore dal 27 agosto 1971 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art111 · fonte su Normattiva