Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

Art. 20 — Competenza della Corte dei conti - Sezioni speciali - Procedimento

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 111 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi: "Il procuratore generale, pervenuto il fascicolo amministrativo ed iniziata la relativa istruttoria, ne da' comunicazione al ricorrente, il quale ha la facolta' di esaminare gli atti del giudizio, di depositare documenti, memorie difensive e consulenze, nonche' di farsi assistere, a proprie spese, nelle visite mediche da un sanitario di sua fiducia. Terminata l'istruttoria, il procuratore generale chiede la fissazione dell'udienza, nella quale concludera' oralmente solo nel caso di conclusione favorevole".2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale con sentenza del 21 - 28 maggio 1975, n. 131 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975, n. 145) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585 (Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui limita ai ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza".

Testo vigente dal 5 giugno 1975

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;585~art20 · fonte su Normattiva