Art. 32 — Amministrazione di assegni da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra nell'interesse dei minori invalidi
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Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'articolo 31, lettera b) e si oppongano senza giustificato motivo all'ammissione dei minori invalidi in appositi Istituti o, pur avendone la possibilita', in concreto non provvedano alla rieducazione e qualificazione del minore, gli assegni di superinvalidita', complementare, di cura e di cumulo, dovuti al minore, sono versati, anziche' alle famiglie o ai tutori, all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra che li amministra nell'interesse dei minori, fino all'eta' maggiore degli stessi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979
