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[1](Concessione in via provvisoria del trattamento pensionistico per le vedove ed orfani di titolari di pensione o assegno rinnovabile dalla 2° all'8° categoria deceduti per invalidita' di guerra).

[2]Nei casi di cui agli articoli 42, 50, 51 e 52, a favore delle vedove e degli orfani di invalidi forniti di pensione od assegno dalla 2° all'8° categoria, e' liquidato in via provvisoria e su domanda degli interessati, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, IL trattamento pensionistico nella misura prevista dalla annessa tabella L, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art53 · fonte su Normattiva