Art. 51 — Figli con diritto a pensione inabili al lavoro
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 ed il corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, che, in tema di trattamento pensionistico degli orfani di guerra maggiorenni, dispongono che la pensione spetta solo se essi siano divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto da parte del genitore, prevedono limitazioni che non si armonizzano con le altre norme della legge pensionistica di guerra le quali - per evidenti ragioni di ordine naturale ed etico - assicurano agli orfani, in quanto discendenti immediati del de cuius, un trattamento di particolare favore anteponendosi a tutti gli altri parenti (genitori, assimilati e collaterali) nell'ordine di vocazione al diritto a pensione ed assicurando loro una pensione di maggior consistenza economica.
Art. 51 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1968
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art51 · fonte su Normattiva