Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 57 — Vedova priva di patria potestà - Poteri del giudice tutelare nello stabilire la misura del riparto della pensione)

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Se la vedova e' privata in tutto o in parte dei poteri inerenti alla patria potesta', ovvero trascuri di provvedere alla educazione dell'orfano in relazione ai mezzi di cui puo' disporre, il giudice delle tutele, in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 365, puo' determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'articolo 56 e puo' ordinare che sia riscossa, amministrata ed erogata a vantaggio dell'orfano dal comitato provinciale o da alcuni degli enti indicati nell'articolo 24 della legge predetta. Il giudice delle tutele puo' nel caso in cui l'orfano sia affidato ad un istituto, ordinare che il pagamento delle quote ad esso spettanti, a termini della presente legge, sia fatta direttamente all'istituto. Analogo provvedimento il giudice delle tutele puo' adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela. Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del codice civile. Le ordinanze del giudice delle tutele sono eseguite a cura delle competenti direzioni provinciali del tesoro.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art57 · fonte su Normattiva