Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 9 — Soggetti civili non militarizzati

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Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata dell'invalidita' o del suo aggravamento, o della morte. Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di forza armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse. Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidita' determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica. E' sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidita' o la morte derivino da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonche' da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili. Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, anche nei casi di morte o di invalidita' derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante lo internamento in paese estero o comunque ad opera di forze nemiche. Sono conferite, altresi', pensioni, assegni o indennita' di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorita' statale, che abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni, e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 424/2002

    Questione infondata
    18 ottobre 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante dall'art. 8, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'attribuzione della pensione di guerra al personale addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati alle sole ipotesi di ferite o lesioni riportate a seguito di scoppio di ordigno bellico, riservando in tal modo alla categoria una disciplina deteriore rispetto a quella dettata in favore dei civili in genere. Infatti, da un lato a) la tutela speciale posta dalla norma censurata non esclude ma integra la più ampia e generale tutela in favore di tutti i soggetti civili non militarizzati che riportino danni a causa od in occasione di azioni belliche; e dall'altro b) l'attività di sminamento, svolta nel contesto di un rapporto di lavoro pubblico o privato, dà luogo in ogni caso all'ordinaria tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero all'equo indennizzo.

    Art. 3 cost. · Art. 9 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 8 Testo unico pensioni di guerra

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art9 · fonte su Normattiva