Art. 73 — Genitore rimasto privo di prole
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 123 del T.U. della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con r.d. 21 febbraio 1895 n. 70, modificato dall'articolo unico della l. 19 aprile 1906 n. 135; 12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83 del vigente T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civ…
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 123 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari · Art. 71 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), degli artt. 64, primo comma, lett. a) e 67 della legge 18 marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), 57, primo comma, lett. a), 58, 70 e 8…
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 64 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 1 Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1968
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art73 · fonte su Normattiva