Riordinamento della previdenza marinara

Art. 14 — Maggiorazione della pensione per differimento

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Fermo restando il limite massimo della pensione al 65 per cento della retribuzione pensionabile, per i marittimi che presentino la domanda di pensione di vecchiaia dopo la data di acquisizione del relativo diritto, gli anni interi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi compiuti posteriormente a tale data sono computati sino ad un massimo di 5 anni, per una entita' doppia della loro durata, ai soli fini della determinazione degli anni di servizio utile a pensione.

Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art14 · fonte del testo