Riordinamento della previdenza marinara

Art. 19 — Annullamento del libretto di navigazione e sospensione della pensione in caso di reimbarco Maggiorazione per nuova navigazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973. Leggi il testo vigente →

La liquidazione della pensione, ai sensi della presente legge, comporta il definitivo annullamento del libretto di navigazione. Ove, per particolari necessita', l'Autorita' marittima autorizzi il reimbarco di persone che abbiano liquidato la pensione ai sensi della presente legge su navi soggette all'obbligo di contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, il pagamento del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi e' sospeso. Quando sia avvenuto lo sbarco definitivo, il trattamento di pensione gia' sospeso e' ripristinato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione della navigazione, previa maggiorazione di un trentesimo del suo importo per ogni anno intero di navigazione compiuto dopo il collocamento in pensione dello iscritto, fermo restando il limite massimo stabilito dallo articolo 13 della presente legge.

Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art19 · fonte su Normattiva