Riordinamento della previdenza marinara

Art. 64 — Ammortamento del disavanzo

[1]Gli importi a debito della Gestione speciale verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari per l'eventuale quota a carico di detta Gestione, valutato alla data di entrata in vigore della presente legge e comprensivo degli oneri derivanti alla Gestione speciale sino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei successivi articoli, saranno rimborsati in quindici annualita' posticipate al tasso di interesse del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967. Le annualita' di cui al primo comma, per i primi 7 anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue: Rate di ammortamento (milioni di lire)

[2]1° anno................................... 905 2° anno................................... 795 3° anno................................... 675 4° anno................................... 570 5° anno................................... 460 6° anno................................... 355 7° anno................................... 255 3

[3]Per gli anni successivi le annualita' di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, sentiti il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 febbraio 1973, n. 27

3

La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le annualita' di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono fissate, in deroga a quanto in precedenza previsto, per il quinto, sesto e settimo anno, nell'importo di L. 570 milioni ciascuna".

Testo vigente dal 1 aprile 1973

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 213/1972

    Illegittimità dichiarata
    30 dicembre 1972

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara, nella parte in cui, per conseguire il massimo della pensione, stabilisce un numero di anni di iscrizione alla Gestione speciale non raggiungibile dagli ufficiali dello stato maggiore navigante dipendente dalle società di navigazione di p…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 67 Riordinamento della previdenza marinara

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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