Art. 67 — La misura della pensione
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La misura annua della pensione e' stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 66, riferibile all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado ed all'anzianita' a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale. Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi. L'importo della pensione e' maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dalla assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Tale maggiorazione, sino a concorrenza del massimale di cui al successivo articolo 68, e' corrisposta ripartendone l'ammontare tra l'assicurazione obbligatoria e la Gestione speciale nel rapporto intercorrente fra gli importi della pensione, rispettivamente a carico delle due gestioni, mentre resta di esclusiva competenza dell'assicurazione obbligatoria la quota degli assegni a carico dell'assicurazione medesima, eccedente il massimale predetto. La pensione annua e' ripartita in 13 rate mensili. La tredicesima mensilita' e' corrisposta agli aventi diritto nel mese di dicembre. Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale ai sensi del precedente articolo 58 lo Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente o dei suoi superstiti verso la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versate a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima. La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale e' corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in aggiunta alle prestazioni dovute ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'Istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma del precedente articolo 61.
Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 4 marzo 1973
