Riordinamento della previdenza marinara
Art. 77 — Copertura dell'onere delle pensioni in favore degli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante e dei superstiti, aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973. Leggi il testo vigente →
Le pensioni rivalutate ai sensi del precedente articolo 76 sono a carico della Gestione speciale che provvede al loro pagamento secondo le modalita' tecniche di cui all'articolo 63.
Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973
