Riordinamento della previdenza marinara

Art. 77 — Copertura dell'onere delle pensioni in favore degli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante e dei superstiti, aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge

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Le pensioni rivalutate ai sensi del precedente articolo 76 sono a carico della Gestione speciale che provvede al loro pagamento secondo le modalita' tecniche di cui all'articolo 63.

Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art77 · fonte su Normattiva