Art. 80 — Riconoscimento agli effetti della prestazione a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marittimi
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L'iscritto, appartenente al personale di stato maggiore navigante, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' chiedere che i periodi di navigazione effettuati con iscrizione alla sola Gestione marittimi siano riconosciuti agli effetti del trattamento previsto dal precedente articolo 67. La facolta' di cui sopra deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di assunzione in ruolo organico. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge puo' esercitare la facolta' di cui al presente articolo, presentando la relativa domanda entro e non oltre un anno dalla predetta data, a pena di decadenza. Il periodo da riconoscere presso la Gestione speciale e' commisurato al rapporto fra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione e la retribuzione percepita alla data di iscrizione alla Gestione speciale. La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta Gestione per i periodi di navigazione da riconoscere, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati, in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati, nei periodi sopra specificati. Gli effetti previdenziali del riconoscimento hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. I periodi di navigazione che abbiano dato gia' luogo alla liquidazione di una prestazione non possono essere utilizzati ai fini previsti dal presente articolo.
Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973
