Riordinamento della previdenza marinara
Art. 88 — Ricostituzione delle pensioni liquidate in misura ridotta
Le pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 sono riliquidate, con effetto dal 1 gennaio 1965, sulla base del servizio riconosciuto utile a pensione, non applicando la riduzione prevista dal secondo comma della norma stessa.
Testo vigente dal 9 agosto 1967
