Art. 90 — Riconoscimento del servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale
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Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante iscritto alla Gestione speciale puo' chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta Gestione presso le aziende di cui al precedente articolo 58. La facolta' di cui sopra deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di immissione in ruolo organico. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' esercitare la facolta' di cui al presente articolo, presentando la relativa domanda entro e non oltre un anno dalla predetta data, a pena di decadenza. La somma da versare per il riscatto e' ragguagliata, per i periodi di servizio da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto e in base alla aliquota contributiva vigente a tale data. Dall'ammontare delle somme predette e' detratto lo importo dei contributi base e di adeguamento gia' versati all'assicurazione obbligatoria durante i periodi di servizio riconosciuti utili. Per il personale di stato maggiore navigante, la somma da versare e' al netto dei contributi versati per i periodi di navigazione effettuati con contribuzione alla Cassa durante i servizi da riconoscere. Per i predetti periodi di navigazione la Gestione marittimi trasferira' alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati. Gli effetti previdenziali del riconoscimento dei servizi hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, purche' il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data in cui all'iscritto e' comunicato l'ammontare della somma dovuta; in caso diverso la decorrenza predetta e' stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' effettuato il pagamento. L'iscritto decade dalla facolta' di riscatto se il pagamento non e' effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle domande di riscatto presentate alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nel periodo compreso fra il 10 gennaio 1964 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973
