Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato

Art. 5 — Servizi ispettivi di finanza

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Il quadro L della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' sostituito dal quadro annesso alla presente legge. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono soppressi. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si consegue mediante concorso per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale non inferiore alla ottava. Il concorso di cui al precedente comma si svolge secondo due prove, di cui la prima scritta diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni amministrativo-contabili e la seconda consistente in un colloquio sui particolari servizi di istituto. Al colloquio sono ammessi soltanto coloro i quali avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi nella prova scritta. Il concorso non si intende superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi in ognuna delle due prove. La commissione esaminatrice del concorso e' composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui almeno uno dei ruoli dei servizi ispettivi di finanza. Fungera' da segretario un funzionario della ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore all'ottava. Al concorso non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo. L'attivita' di coordinamento dell'azione dei servizi ispettivi dell'ispettorato generale di finanza e' curata, in ragione di materia, da tre settori a ciascuno dei quali e' preposto un dirigente superiore-ispettore generale del ruolo dei servizi ispettivi medesimi con funzioni di capo settore, designato dal ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'ispettore generale capo di finanza, sentito il consiglio di amministrazione. Ai compiti di coordinamento dei settori di cui al precedente comma puo' essere adibito un contingente di dirigenti superiori-ispettori generali del ruolo dei servizi ispettivi in misura complessiva non superiore all'8 per cento della dotazione organica complessiva prevista dal quadro L annesso alla presente legge.

Testo in vigore dal 21 agosto 1985 al 29 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1985-08-07;427~art5 · fonte su Normattiva