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Le cause del decesso di un militare o di un civile vengono accertate in base a tutti gli elementi di prova che sia possibile raccogliere, convalidati, ove occorra, dalle competenti autorita'. Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, e' sufficiente a darne prova, agli effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata dalla competente Amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 2, 3, 4 della presente legge. Nei casi di scomparsa del militare, la prova e' data mediante una dichiarazione di irreperibilita', che deve essere redatta dalla competente autorita', appena trascorsi i termini stabiliti nell'art. 7, e trasmessa al sindaco del Comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte. Per i civili la scomparsa e' accertata mediante atto giudiziale di notorieta', senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso procedimento puo' essere seguito per i militari, quando non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilita'. La pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della presunta morte.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art106 · fonte del testo