Per il trattamento di pensione sono istituite due tabelle, annesse alla presente legge e distinte con le lettere C e D. Si applica la tabella C, quando le ferite, lesioni od infermita' siano state riportate, contratte o aggravate in una delle seguenti circostanze:

  • a)in servizio presso reparti operanti impiegati in azioni di combattimento;
  • b)in servizio presso reparti non operanti, in occasione di combattimenti o di azioni, anche episodiche di guerra;
  • c)durante lo stato di prigionia; ovvero quando le mutilazioni siano state riportate durante operazioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento. Negli altri casi si applica la tabella D.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art26 · fonte del testo