((Agli invalidi per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000 se si tratta di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª dell'annessa tabella A)).

Testo vigente dal 22 dicembre 1964

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1961 al 22 dicembre 1964. 29 parole tolte, 13 parole aggiunte.

Agli invalidi per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura tolto: annua di aggiunto: di annue lire 96.000tolto: , se si tratta di infermita' ascrivibile tolto: alla voce n. 8 della 2ª categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermita' ascrivibile alla 3ª, 4ª e 5ª categoria, aggiunto: ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire tolto: 40 aggiunto: 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª tolto: della annessa aggiunto: dell'annessa tabella A.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art30 · fonte del testo