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I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai tigli legittimi nel diritto a pensione di guerra. Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagiono' la morte del genitore ed i figli naturali legalmente riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza purche' concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivo' la morte del genitore. Se concorrono con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio. ((Sono altresi' equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati nelle norme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagiono' la morte dell'affiliante)).

Testo in vigore dal 21 dicembre 1961 al 28 luglio 1988

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 828/1988

    Ha colpito questo articolo
    21 luglio 1988

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) limitatamente alle parole "non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra". Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 19…

    Art. 64 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 92/1966

    Questione infondata
    6 luglio 1966

    Le norme contenute negli artt. 62 terzo comma, e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in virtù delle quali le pensioni di guerra non spettano ai figli adulterini di genitori morti a causa di eventi bellici non sono in contrasto con l'art. 38 della Costituzione poiché il diritto alla pensione di guerra, pur costituendo, come il diritto all'assistenza, espressione di un'esigenza di solidarietà sociale, trova il suo specifico titolo negli eventi connessi allo stato di guerra e nelle particolari situazioni da questo, direttamente o indirettamente, determinate, ed è regolato perciò con criteri diversi da quelli che presiedono all'attività meramente assistenziale.

    Art. 38 cost. · Art. 30 cost. · Art. 3 cost. · Art. 62 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961. 29 parole aggiunte.

… vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio. aggiunto: Sono altresi' equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati nelle norme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagiono' la morte dell'affiliante.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art64 · fonte del testo