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Agli effetti della pensione di guerra e' equiparato al genitore legittimo colui che abbia adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagiono' la morte, e colui che, prima dell'evento stesso, lo abbia riconosciuto come proprio figlio naturale; per la madre lo stato nubile tiene luogo della vedovanza. Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi hanno diritto. Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile gia' da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati agli effetti della pensione come genitori di un figlio legittimato.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 36/1975

    Illegittimità dichiarata
    25 febbraio 1975

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 75 della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui su ordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi pro…

    Art. 77 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 75 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 75 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art75 · fonte del testo