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Il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro e' stabilito in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda del lavoratore, determinata in base alle vigenti disposizioni ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari. Nel caso in cui siano stabilite, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge, apposite tabelle di retribuzioni medie, il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro e' riferito alle retribuzioni medie stesse. Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, la misura del contributo di cui al precedente comma, dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, compreso quello stabilito per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, e' determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno del Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed alle risultanze di gestione. Qualora alla data dal 1 gennaio di ciascun anno non sia emanato il decreto predetto, i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti, sino a quando non sara' entrato in vigore il decreto medesimo, a corrispondere i contributi nella misura fissata nell'anno precedente. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, il contributo di cui ai precedenti commi puo' essere trasformato in contributo in misura fissa per ciascuna delle classi di salario di cui alle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente legge. Le modalita' per il versamento dei contributi di cui ai precedenti commi sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori o a zone territoriali. Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo e' determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e dai regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949 e n. 1954 e successive modificazioni ed integrazioni. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1965 al 18 ottobre 1973

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1952 al 1 gennaio 1965. 57 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… decreti 24 settembre 1940, n. 1949 e n. 1954 e successive modificazioni ed integrazioni. tolto: Il concorso dello Stato e' versato in rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, per la parte da calcolare in base al secondo comma dell'articolo precedente. La determinazione dello ammontare definitivo di detta parte del concorso dello Stato sara' fatta in base alle risultanze del rendiconto di gestione del Fondo per l'adeguamento delle pensioni aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art17 · fonte del testo