E' garantito a tutti i titolari di pensione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge un aumento minimo, rispetto al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data stessa, di lire 3600 annue. L'aumento minimo annuo di cui al comma precedente si applica anche al trattamento di pensione da corrispondersi al pensionato al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.

Testo vigente dal 15 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art26 · fonte del testo