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L'obbligo del versamento dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie previste dalla presente legge non cessa qualora il lavoratore, in eta' superiore ai 55 anni se donna e 60 anni se uomo, presti attivita' retribuita alle dipendenze altrui. I contributi versati a favore dei lavoratori i quali, pur essendo gia' in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, ne abbiano differito la liquidazione, daranno luogo, su richiesta dell'interessato al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, alla liquidazione di un supplemento di pensione base pari al 20 per cento del loro ammontare, da integrare ai sensi del precedente art. 9.
Testo in vigore dal 15 aprile 1952 al 1 luglio 1962
