Articolo abrogato dal d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1432.
Abrogato dal 1 luglio 1972
Articolo abrogato dal d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1432.
Abrogato dal 1 luglio 1972
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), sollevata dal Tribunale di Cuneo con ordinanza del 21 novembre 1963, in relazione agl…
Art. 70 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 5 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1952 al 1 luglio 1972. 262 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro oppure venga meno l'obbligo assicurativo per il compimento dell'eta' di 60 anni, se uomo, e di 55 anni, se donna puo' rispettivamente conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia, e i superstiti e per la tubercolosi o raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidita' mediante il versamento di contributi volontari all'assicurazione base e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni. A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'autorizzazione non puo' essere accordata se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato non possa far valere, nell'assicurazione nella quale richiede di effettuare i versamenti volontari, almeno uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione obbligatoria: 12 contributi mensili di cui alla tabella A; 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1; un contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2; 93 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini; 62 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani. Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma. I lavoratori agricoli i cui contributi obbligatori giornalieri non raggiungono nell'anno il minimo di 104 se uomini e 70 se donne, possono provvedervi anche annualmente in corso di assicurazione con versamenti volontari sino alla concorrenza di detti minimi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art5 · fonte del testo