Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate

Art. 15 — Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti e stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale

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Il Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, puo' attribuire agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso i poligoni permanenti e le stazioni radio e radar delle forze armate sotto indicati, designati nello stesso decreto, una indennita' di impiego operativo supplementare nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianita' di servizio miliare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella: poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu; stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativo militari di carattere speciale dislocate sul territorio nazionale in localita' non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo. Ai graduati ed ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso i poligoni e le stazioni radio e radar designati nel decreto di cui al comma precedente, puo' essere attribuita una indennita' supplementare nella misura massima mensile di lire 35.000.

Testo in vigore dal 10 maggio 1976 al 12 aprile 1983

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;187~art15 · fonte su Normattiva