Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Art. 11 — Termini per l'assolvimento dell'obbligo contributivo

Limitatamente al personale navigante e' fatto obbligo alle aziende armatoriali di effettuare il versamento dei contributi dovuti con periodicita' mensile, entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art11 · fonte su Normattiva