Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi
Art. 11 — Termini per l'assolvimento dell'obbligo contributivo
Limitatamente al personale navigante e' fatto obbligo alle aziende armatoriali di effettuare il versamento dei contributi dovuti con periodicita' mensile, entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono.
Testo vigente dal 2 agosto 1984
