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L'A.N.A.S. e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la esecuzione dei suoi programmi costruttivi. Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che saranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi fra l'A.N.A.S. e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il servizio dei mutui sara' assunto dall'A.N.A.S. e le rate di ammortamento annuali, che non potranno essere superiori a 30, saranno inscritte, con distinta Imputazione, nei bilanci dell'A.N.A.S. e specificamente vincolate a favore dell'ente mutuante. Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.
Testo in vigore dal 7 marzo 1961 al 29 dicembre 1983
