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Agli agenti stradali (cantonieri) che non godono di alloggio demaniale, compete una indennita' nella misura di lire 72.000 annue per coloro che percepiscono quote di aggiunta di famiglia per persone a carico e di lire 60.000 annue per il restante personale. Al personale delle biglietterie dei caselli delle autostrade statali, compete una indennita' per maneggio denari da lire 3.000 a lire 5.000 mensili, tenendo conto dell'entita' degli incassi. La misura dell'indennita', nei limiti di cui al precedente comma, e' stabilita dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., su proposta del capo compartimento competente.

Testo in vigore dal 7 marzo 1961 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1961-02-07;59~art53 · fonte del testo