Riordino della legislazione in materia portuale

Art. 1 — Finalità della legge

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La presente legge disciplina l'ordinamento e le attivita' portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonche' all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' abrogato.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1994 al 15 settembre 2016

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 322/2000

    Parametro
    21 luglio 2000

    Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105, comma 2, lettera l) secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della Costi…

    Art. 5 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 1 Riordino della legislazione in materia portuale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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