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Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti e' affidata al consiglio di presidenza. Il consiglio di presidenza e' composto:

  • a)dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;
  • b)dal procuratore generale della Corte dei conti;
  • d)da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;
  • e)da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1 gennaio dell'anno di costituzione dell'organo. (( 2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico.)) Alle adunanze del consiglio di presidenza partecipa il segretario generale senza diritto di voto. Il consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il segretario generale ed il procuratore generale e' chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione dell'azione disciplinare e le relative richieste. I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare alcuna attivita' suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto. Ciascun elettore ha facolta' di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero. Per l'elezione e' istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri piu' anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti. Il procedimento disciplinare e' promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62

5

Il D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche sono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U. del suddetto D.Lgs. 62/2006.

Testo in vigore dal 18 marzo 2006 al 2 aprile 2009

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117~art10 · fonte su Normattiva