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[1]Se la Commissione compartimentale approva la proposta dell'Ufficio liquidatore, la cifra in essa indicata diventa definitiva.

[2]In caso contrario la Commissione determina, ove possibile, l'indennita' dovuta in base agli elementi in atti, ovvero rinvia questi all'ufficio liquidatore per nuovi accertamenti, dopo di che la Commissione fissa l'ammontare dell'indennita'.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art16 · fonte del testo