Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. 216 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Gli Intendenti di finanza e i Procuratori delle imposte dirette, ricevute le domande e sentito, ove occorra, l'Ufficio tecnico erariale, ovvero, in caso di stime speciali, gli altri uffici tecnici dello Stato competenti, procedono alla liquidazione dell'indennita' che ritengono dovuta.
tolto: Tale liquidazione e' definitiva qualora l'indennita' richiesta dal danneggiato non ecceda le lire 10.000.
tolto: Se l'indennita' domandata eccede le lire 10.000 e non le lire 200.000, l'ufficio liquidatore sottopone la propria liquidazione all'approvazione di Commissioni compartimentali, composte di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, presidente, e di un altro magistrato di grado non inferiore a giudice, da nominarsi entrambi su designazione del Ministro per la giustizia, di due rappresentanti del Ministero delle finanze, e di tre membri designati rispettivamente dalle Confederazioni fasciste degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori.
tolto: La Commissione informa l'interessato del giorno in cui avra' luogo l'esame della pratica, ed egli, non oltre il quinto giorno antecedente a quello dell'udienza, potra' presentare alla Commissione stessa memorie e documenti, e chiedere di essere sentito personalmente.
tolto: Le Commissioni compartimentali sono nominate con decreto Reale su proposta del Ministro delle finanze. Si pronunziano a maggioranza, con la presenza di almeno cinque membri.
tolto: Il numero di tali Commissioni e le loro sedi saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art15 · fonte del testo