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[1]Al primo comma dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 938, sono aggiunte le seguenti parole: «nonche' l'esecuzione di lavori di ripristino di fabbricati di proprieta' privata danneggiati o distrutti, la costruzione di ricoveri e ogni altro apprestamento di materiali per pronto soccorso».

[2]Salvo i casi di urgenza, l'esecuzione dei lavori alla proprieta' privata e' subordinata alla richiesta od al consenso del danneggiato.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art20 · fonte del testo