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[1]Al primo comma dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 938, sono aggiunte le seguenti parole: «nonche' l'esecuzione di lavori di ripristino di fabbricati di proprieta' privata danneggiati o distrutti, la costruzione di ricoveri e ogni altro apprestamento di materiali per pronto soccorso».
[2]Salvo i casi di urgenza, l'esecuzione dei lavori alla proprieta' privata e' subordinata alla richiesta od al consenso del danneggiato.
Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
