Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: La valutazione del danno risarcibile ai sensi dell'art. 7 sara' fatta direttamente dagli Uffici del genio civile per i fabbricati di proprieta' privata ricostruiti o riparati, in tutto o in parte, a norma della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 938, modificata come all'articolo precedente.

tolto: Gli uffici suddetti, ultimati i lavori di ricostruzione o di riparazione, comunicheranno alle Intendenze di finanza per ciascun danneggiato, insieme con la stima dell'indennita' dovuta, l'aumento di valore attribuito all'immobile dai lavori stessi. Se tale aumento e' pari all'ammontare del danno risarcibile, l'indennita' s'intende liquidata in via definitiva anche agli effetti dell'art. 19, se invece e' superiore od inferiore, le Intendenze attribuiranno la differenza a carico o a favore del danneggiato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art21 · fonte del testo