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[1]La valutazione del danno risarcibile ai sensi dell'art. 7 sara' fatta direttamente dagli Uffici del genio civile per i fabbricati di proprieta' privata ricostruiti o riparati, in tutto o in parte, a norma della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 938, modificata come all'articolo precedente.

[2]Gli uffici suddetti, ultimati i lavori di ricostruzione o di riparazione, comunicheranno alle Intendenze di finanza per ciascun danneggiato, insieme con la stima dell'indennita' dovuta, l'aumento di valore attribuito all'immobile dai lavori stessi. Se tale aumento e' pari all'ammontare del danno risarcibile, l'indennita' s'intende liquidata in via definitiva anche agli effetti dell'art. 19, se invece e' superiore od inferiore, le Intendenze attribuiranno la differenza a carico o a favore del danneggiato.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art21 · fonte del testo