Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le domande di risarcimento, i documenti giustificativi, gli atti della procedura di liquidazione, nonche' gli atti e contratti occorrenti per le ricostruzioni dirette dei fabbricati a norma degli articoli 20 e 21, sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche e dei diritti catastali.
Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
