Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. 134 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il risarcimento dei beni immobili e degli impianti industriali e' subordinato al reimpiego, da farsene rimettendo in pristino le cose danneggiate o distrutte.
tolto: Per gli esercenti di pubblici servizi, l'obbligo del reimpiego si estende anche alle cose mobili occorrenti alla loro riattivazione.
tolto: Per gli immobili destinati ad usi o ad abitazioni di lusso, e' invece limitato alla somma effettivamente concessa a norma del capoverso dell'art. 7.
tolto: L'inadempimento dell'obbligo del reimpiego, nei casi di cui ai commi precedenti, priva il danneggiato di ogni indennita' e conferisce allo Stato il diritto di ripetere quanto avesse gia' pagato.
tolto: Il termine utile per effettuare il reimpiego resta fissato, a pena di decadenza, in anni due decorrenti dal giorno di cessazione dello stato di guerra ovvero da quello posteriore in cui il danneggiato ebbe notizia della liquidazione della indennita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art8 · fonte del testo