Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. 84 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il risarcimento per gli immobili corrisponde al valore venale in comune commercio che essi avevano nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, diminuito del valore dell'eventuale parte residua.
tolto: Quando gli immobili distrutti o danneggiati siano ville, castelli, palazzi od altri edifici, destinati ad usi o ad abitazioni di lusso del danneggiato o della sua famiglia, la somma da concedere sara' uguale alla meta' del valore calcolato come sopra, e non potra' in ogni caso eccedere lire 500.000 in complesso per ogni ditta danneggiata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art7 · fonte del testo