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[1]Il risarcimento dei beni immobili e degli impianti industriali e' subordinato al reimpiego, da farsene rimettendo in pristino le cose danneggiate o distrutte.

[2]Per gli esercenti di pubblici servizi, l'obbligo del reimpiego si estende anche alle cose mobili occorrenti alla loro riattivazione.

[3]Per gli immobili destinati ad usi o ad abitazioni di lusso, e' invece limitato alla somma effettivamente concessa a norma del capoverso dell'art. 7.

[4]L'inadempimento dell'obbligo del reimpiego, nei casi di cui ai commi precedenti, priva il danneggiato di ogni indennita' e conferisce allo Stato il diritto di ripetere quanto avesse gia' pagato.

[5]Il termine utile per effettuare il reimpiego resta fissato, a pena di decadenza, in anni due decorrenti dal giorno di cessazione dello stato di guerra ovvero da quello posteriore in cui il danneggiato ebbe notizia della liquidazione della indennita'.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art8 · fonte del testo