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[1]Gli uffici liquidatori, indicati all'art. 13, possono ordinare che il reimpiego avvenga in forme diverse da quelle previste all'articolo precedente, qualora esistano per cio' gravi motivi di pubblico interesse.

[2]Possono anche dispensare il danneggiato dall'obbligo del reimpiego quando manifestamente risulti che non sia utile o possibile.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art9 · fonte del testo