Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1946 al 16 dicembre 2009. 91 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le domande di risarcimento debbono essere presentate, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di cessazione dello stato di guerra, all'Intendenza di finanza della provincia in cui i danni si sono verificati, se il valore dichiarato sia superiore a lire ventimila, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette in caso diverso.
tolto: Per i danni alle navi e ai relativi carichi le domande di risarcimento debbono essere presentate, nel termine perentorio sopra indicato, all'Intendenza di finanza o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in relazione al porto di iscrizione della nave.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art13 · fonte del testo